Art. 6.
(Autorizzazione per la costruzione
e per l'esercizio di impianti nucleari).

      1. L'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile è rilasciata al soggetto richiedente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, quale organo nazionale preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.